Diritto di prelazione

Diritto di prelazione

Il diritto di prelazione al riacquisto da parte dell’ACER significa che, dopo il decorso del termine previsto dal divieto di alienazione (sempre specificato nell’atto di provenienza dell’immobile, solitamente trascorsi 10 anni dall’acquisto), per poter vendere l’alloggio, il proprietario deve prima chiedere all’ACER se lo vuole riacquistare e, se questa si esprime negativamente, egli può cederlo liberamente.

 

Nel diritto di prelazione sancito da Legge 513/77 il corrispettivo è calcolato automaticamente per legge e non può essere liberamente stabilito dalla parte venditrice.

L’estinzione al diritto di prelazione sancito dalla legge 513/77 si realizza con il pagamento di un importo pari al 10% del valore catastale vigente al momento della richiesta.

 

In caso di diritto di prelazione stabilito dalla Legge 560/93, il proprietario ha l’obbligo di comunicare ad Acer la propria volontà di vendita ed il corrispettivo richiesto.



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Prelazione N.513
Prelazione N.560
Prelazione N.560 modulo con rimessa